In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, e tutto ciò a prescindere dall’eventuale irrilevanza penale della condotta ai fini del reato di abbandono di difesa. Inoltre, con particolar riferimento alla prescrizione dell’azione disciplinare, tale particolare inadempimento al mandato è un illecito deontologico di natura istantanea e non permanente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 325 del 20 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 302/2024, CNF n. 124/2024, CNF n. 52/2014, CNF n. 190/2023, CNF n. 127/2023, CNF n. 175/2022, CNF n. 121/2022, CNF n. 120/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 74/2022, CNF n. 18/2022, CNF n. 198/2021, CNF n. 23/2021, CNF n. 2/2020, CNF n. 267/2016, CNF n. 79/2013.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 325 del 20 Settembre 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 04 Febbraio 2022 (avvertimento)
0 Comment