Incorre nell’illecito disciplinare di cui all’art. 33 cdf l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 363 del 7 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 363 del 07 Ottobre 2024 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 17 Febbraio 2020 (sospensione)
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