L’omessa informazione al cliente sullo stato della pratica vìola il rapporto di fiducia

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 26, 27 e 33 cdf. Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 11 cdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 26 Febbraio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Campobasso, delibera del 17 Maggio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 35462 del 19 Novembre 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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