In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023.
– codice: art. 47
Risultati della ricerca: 4
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco Francesco, rel. Galletti Antonino), sentenza n. 325 del 20 Settembre 2024
CODICE deontologico forense – false informazioni al cliente e al dominus – violazione del principio di probità, dignità e decoro – sussiste.
CDD di Genova (pres. Pedroni Menconi Silvana, rel. De Santis Fabio), decisione n. 33 del 16 Novembre 2021
La “dimenticanza” non deroga all’obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 50 del 16 Luglio 2019
Corrispondenza riservata negli atti di altro procedimento: necessaria la richiesta di acquisizione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 12 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 16 Giugno 2011 (avvertimento)