In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato, tenendo conto: della gravità del fatto, del grado della colpa, della eventuale sussistenza del dolo e della sua intensità, del comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, oggettive e soggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione (comma 3), del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale dell’incolpato, dei suoi precedenti disciplinari (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 237 dell’8 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023.
– codice: art. 17
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Il divieto di “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio
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I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
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Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Siotto Priamo), sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016
L’informazione sull’esercizio dell’attività professionale deve essere la più chiara possibile
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L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 8 del 17 Febbraio 2016
L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”
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I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
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Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 163 del 11 Novembre 2015
L’illecito disciplinare “atipico”
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I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 118 del 23 Luglio 2015
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 118 del 23 Luglio 2015
I limiti deontologici alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Damascelli Antonio), sentenza n. 26 del 11 Marzo 2015
I limiti alla “pubblicità” professionale dopo il c.d. Decreto Bersani
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015
La cd “liberalizzazione” della “pubblicità” professionale non preclude un suo controllo deontologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano formula quesito in merito alla possibilità per l’iscritto di fornire informazioni sulla propria attività professionale a mezzo di cartellonistica pubblicitaria di grandezza di metri 6×2 di altezza all’interno del rettangolo di gioco di un impianto sportivo e all’interno dello spazio pubblicitario del tabellone ove vengono realizzate le interviste dei mass-media che seguono l’evento sportivo e se sia possibile specificare, in tal sede, il ramo di attività in cui lo studio afferma di operare con prevalenza.
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 5 del 20 Febbraio 2015
Pubblicità informativa: i limiti della dignità e del decoro
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 207 del 29 Dicembre 2014
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Salazar Michele, rel. Sica Salvatore), sentenza n. 194 del 19 Dicembre 2014
Quesito del COA di Ancona: è lecito fare pubblicità informativa professionale sulla superficie di un automezzo (ad es., pulmino o autobus)?
Consiglio Nazionale Forense (Picchioni Giuseppe), parere n. 12 del 26 Marzo 2014
Intervista ad un quotidiano e divieto di pubblicità deontologicamente rilevante
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
I limiti alla “pubblicità” informativa
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
Vietato ingenerare confusione tra le “materie di attività prevalente” e le “specializzazioni professionali”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)