L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato. A tal fine occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali, ad esempio, la presenza o assenza di precedenti disciplinari e il comportamento dell’incolpato, precedente e successivo ai fatti. Si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalle altre parti e della compromissione dell’immagine della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 23 Marzo 2018 (censura)