In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato. A tal fine occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali, ad esempio, la presenza o assenza di precedenti disciplinari e il comportamento dell’incolpato, precedente e successivo ai fatti. Si deve altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalle altre parti e della compromissione dell’immagine della professione forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Standoli), sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 28 Febbraio 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 21 del 23 Marzo 2018 (censura)
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