La documentazione che il legale è tenuto a restituire (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo →), comprende tutto quanto può interessare la parte assistita per la prosecuzione del giudizio o per eventuali future necessità ivi inclusi atti, documenti e fascicoli. In particolare, ai fini della sussistenza di tale obbligo, è irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, così come è evidente che il diritto del cliente non sia condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Rivellino), sentenza n. 98 del 26 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 26 Marzo 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 02 Ottobre 2020 (censura)