Qualora, in sede di impugnazione, il CNF annulli la delibera con cui il CDD abbia disposto l’archiviazione senza formalità del procedimento per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare (art. 15 Reg. CNf n. 2/2014), il relativo procedimento regredisce alla fase istruttoria pre–procedimentale, con conseguente rimessione degli atti al Consiglio territoriali per quanto di competenza, per non pregiudicare il diritto di difesa dell’incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 97 del 26 marzo 2026
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 458/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 351/2024.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 26 Marzo 2026 (accoglie)– Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 01 Ottobre 2025 (archiviazione)