L’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione, sicché l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 42 c.d. (ora, 33 ncdf) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario (Nel caso di specie, il professionsita scriveva ai clienti: “…il fascicolo è a Vostra disposizione non appena avrete provveduto al saldo delle mie competenze come da nota che allego”).
Tag: cdf (prev.) art. 33
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L’obbligo di restituire alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato
L’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 ncdf, già 42 cdf) non viene meno allorché la parte stessa, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di conoscerne aliunde il contenuto.
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La sostituzione del collega nell’attivita` di difesa
In caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve render nota la propria nomina al collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, al fine di fornire al precedente difensore la consapevolezza della nuova nomina (connessa alla cessazione del rapporto professionale) e di far sì che il legale subentrato nell’incarico si adoperi affinchè il collega venga soddisfatto nelle legittime pretese per la attività svolta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Ferina), sentenza del 11 marzo 2015, n. 22
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 17.7.2013 n. 99; Consiglio Nazionale Forense 14.10.2008 n. 110. -
Illecito dare del “profano” al collega
Violano l’art. 20 del c.d.f. le espressioni usate dal professionista che rivestano un carattere obiettivamente offensivo o sconveniente e che si situino ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui (Nel caso di specie, l’avvocato subentrato nella difesa aveva dichiarato di dissociarsi dall’operato del collega sostituito, perché caratterizzato da quella “assenza di cognizioni tecniche specifiche, che induce il profano in errore”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99
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La comunicazione al collega di subentro nella difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, quand’anche la comunicazione stessa sia già stata promessa o fatta dal cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 99
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La consegna dei documenti all’avvocato subentrato nella difesa
L’avvocato deve fornire al collega che lo abbia sostituito nella difesa tutta la documentazione del proprio fascicolo di studio e non solo quella che egli unilateralmente ritenga strettamente necessaria per la prosecuzione della difesa; la violazione di detto obbligo costituisce illecito disciplinare, quand’anche non abbia prodotto danni per l’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 94
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Il Consiglio remittente (Tortona) segnala il caso di un iscritto che, subentrando nel mandato di un precedente collega, non si è adoperato per la liquidazione dei compensi di quest’ultimo. Si chiede se la norma di cui all’art. 33 cod. deont. si applichi anche alle attività stragiudiziali, come sarebbe richiesto nel caso di specie.
La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
“La richiesta di parere è inammissibile, poiché essa si riferisce ad una specifica vicenda di rilevanza deontologica, mentre la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi sono su quesiti astratti e non idonei ad interferire con la funzione giurisdizionale del Consiglio medesimo, che sussiste quale giudice di secondo grado in materia disciplinare.
Nel caso sottoposto è particolarmente evidente che, in caso di affermazione della responsabilità del soggetto, il C.N.F. potrebbe rivestire il ruolo di giudice dell’impugnazione.”
Consiglio Nazionale Forense (rel. Cardone), parere del 12 dicembre 2007, n. 64
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Sostituzione del collega nell’attività di difesa – Restituzione di documenti – Fattispecie – Revoca del mandato – Successiva richiesta e mancata consegna delle copie autentiche della sentenza con formula esecutiva – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i precetti deontologici enunciati dagli artt. 33 e 42 C.D.F. l’avvocato che, pur dopo la revoca del mandato, richieda e trattenga le copie autentiche con formula esecutiva della sentenza pronunziata in favore del cliente, così contravvenendo sia all’obbligo di adoperarsi affinché la successione nei mandati avvenga senza danni per l’assistito, sia all’obbligo di restituzione senza ritardo dei documenti, in tal modo precludendo o comunque rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa e, in particolare, l’esecuzione del titolo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 27 maggio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 171
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Sostituzione ex art. 33 c.d.f. – Comunicazione – Necessità.
In tema di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, ai sensi dell’art. 33 c.d.f., in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’assunzione dell’incarico, e la comunicazione può essere fatta anche verbalmente.
La conoscenza acquisita o acquisibile indirettamente dal legale sostituito del nome del nuovo legale non esime in ogni caso quest’ultimo dalla predetta comunicazione. E ciò in quanto la citata norma del codice deontologico non è posta per soddisfare un interesse particolare del legale sostituito, ma per soddisfare l’interesse dell’intera avvocatura a che ogni suo componente mantenga nei rapporti con i colleghi un comportamento improntato a quel principio di lealtà sancito dall’art. 6 del medesimo Codice, di cui l’art. 33 cit. è appunto una delle più concrete espressioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 7 giugno 2006).Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MAURO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 110
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Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Subentro al collega nella difesa – Omessa comunicazione al collega sostituito – Espressioni offensive e denigratorie verso il collega sostituito – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nominato in sostituzione di un altro collega, ometta di avvisare il collega sostituito e che in un atto di citazione muova al collega gravi addebiti di omissioni e negligenze difensive, creando con il suo comportamento ripercussioni negative sul prestigio del collega e dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 22 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MORGESE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 48