L’obbligo disciplinare di restituire senza ritardo alla parte assistita tutta la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato (art. 33 ncdf, già 42 cdf) non viene meno allorché la parte stessa, per le sue particolari qualità soggettive, fosse eventualmente in grado di conoscerne aliunde il contenuto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 28 Dicembre 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 12 Maggio 2011 (censura)
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