I rapporti conflittuali tra il cliente ed il collega cui si sia subentrati non valgono di per sè ad escludere l’obbligo del nuovo difensore di avvertire il collega sostituito e di adoprarsi affinché il cliente soddisfi le sue richieste economiche, con onere della prova dell’assolvimento di tale obblighi a carico del professionista subentrante (Nel caso di specie, all’avvocato subentrato è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
In senso confome, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SALAZAR), sentenza del 22 luglio 2011, n. 124; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Ruggerini), sentenza del 6 novembre 1996, n. 151.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 10 Aprile 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2010 (censura)
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