Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. e ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4839 del 25 febbraio 2025

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)