L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti

L’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita, a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività professionale, e ciò non contrasta con la Costituzione né con i principi dell’Unione europea (Nel caso di specie, il professionista era stato cancellato dall’albo degli avvocati perché contemporaneamente iscritto all’albo dei geometri. La delibera di cancellazione veniva impugnata avanti al CNF, che rigettava il ricorso con propria sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204, pres. Mascherin – rel. Salazar. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la predetta sentenza CNF, dopo aver altresì respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza stessa con propria ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016, pres. Amoroso – rel. Petitti).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016

abc, Giurisprudenza Cassazione

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