Il provvedimento con il quale si procede all’iscrizione in un albo o in un registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la chiara conseguenza che non può ammettersi una retrodatazione rispetto al provvedimento del COA.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 75 del 28 marzo 2025
NOTA:
Sulla possibile retrodatazione della cancellazione dall’albo (se non pregiudichino la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 350 del 29 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 28 Marzo 2025 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Maggio 2024 (cancellazione amm.va)
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