La disciplina introdotta dall’art. 56 della l. n. 247/2012 presenta un possibile contrasto tra il comma 1 e il comma 3, dato che, pur prevedendo il comma 1 che il termine di prescrizione è di sei anni, il comma 3 stabilisce che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Tale possibile contrasto consiste nel fatto che, ove il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga prima del decorso di un anno dalla commissione del fatto, il termine di prescrizione, che il comma 1 stabilisce essere di sei anni, si ridurrebbe ad un periodo inferiore, stante la previsione della decorrenza, dall’interruzione, di un nuovo termine di cinque anni. In tale ipotesi, quindi, l’atto interruttivo, che ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario, ne comporterebbe, invece, paradossalmente, l’accorciamento, in base all’interpretazione letterale della norma, sebbene penalizzante per l’istituzione efficiente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022
– codice: art. 4
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Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
L’accusa (infondata) di porre in essere “atteggiamenti intimidatori”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Neri Claudio), sentenza n. 168 del 30 Settembre 2013
L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Neri Claudio), sentenza n. 106 del 17 Luglio 2013
Responsabilità deontologica: irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione od omissione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Broccardo Carla), sentenza n. 39 del 15 Marzo 2013
Irrilevante la consapevolezza dell’illegittimità disciplinare dell’azione
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 193 del 27 Dicembre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Elemento psicologico – Suitas della condotta – Sufficienza
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 27 Ottobre 2010 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Modica, delibera del 09 Ottobre 2007