L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali può integrare illecito deontologico

L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, come nel caso di deposito di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc, costituisce illecito deontologico perché comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 232 del 29 agosto 2025

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 337 del 27 settembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 232 del 29 Agosto 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera n. 762 del 20 Dicembre 2022 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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