L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo, ovvero attribuendo una inammissibile discrezionalità al singolo iscritto nell’acquisizione dei crediti previsti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Napoli), sentenza n. 136 del 18 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 18 Aprile 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 28 Settembre 2022 (sospensione)
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