In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdf), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato(1). Così, rispetto ai reati di frode, ben può farsi riferimento all’illecito tipico di cui all’art. 50 cdf in tema di dovere di verità, giacché la condotta fraudolenta si connota per una immutatio veri simile a quella presa in esame dall’art. 50 cdf e, in entrambi i casi, l’interesse tutelato è espressione del generale principio di affidamento che permea tutta la professione forense e che vuole che gli altri consociati debbano poter fare affidamento su una condotta del professionista che utilizzi elementi conoscitivi genuini e veritieri.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 199 del 15 luglio 2025
NOTA:
1) In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 15 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 03 Febbraio 2021 (sospensione)
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