Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente ed anzi contravvenendo espressamente alle istruzioni ricevute, trattenga le somme da questo consegnatoli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il professionista aveva indebitamente trattenuto le somme che il cliente gli aveva consegnato al fine di effettuare un pagamento a controparte, di cui poi falsificava la firma per quietanza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 48 del 27 maggio 2020
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 27 Maggio 2020 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 27 Settembre 2013 (cancellazione)
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