Non ogni inadempienza addebitabile al professionista, quantunque rilevante sul piano della responsabilità civile, è di per sé sola idonea ad integrare anche responsabilità disciplinare, a tal fine richiedendosi che le circostanze concrete denotino un comportamento non solo “non scusabile” ma altresì di “rilevante trascuratezza” (art. 26 cdf, già art. 38 codice previgente).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza n. 127 del 28 ottobre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 28 Ottobre 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 07 Luglio 2014 (avvertimento)
0 Comment