In difetto di una strategia difensiva concordata con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 ncdf (già 38 codice previgente) il difensore che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 22 marzo 2017, n. 19
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 385, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 338, , Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 325.
In sede di Legittimità, in senso conforme, per tutte, Corte di cassazione n. 12903/2011.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 22 Marzo 2017 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Dicembre 2013 (sospensione)
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