L’impugnazione tardiva al CNF è inammissibile

L’impugnazione della decisione disciplinare del C.d.O., ai sensi dell’art. 50, co. 2 del R.d.L. n. 1578/33 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere proposta entro venti giorni dalla notifica del provvedimento da impugnare, sicché il ricorso depositato oltre tale termine è tardivo e, come tale, va dichiarato inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar), sentenza del 20 aprile 2012, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 20 Aprile 2012 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 26 Novembre 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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