L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il certificato medico attestava un generico impedimento “a svolgere attività lavorativa per tre giorni per motivi di salute”).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Scarpa), SS.UU., sentenza n. 30313 del 31 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30313 del 31 Ottobre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 32 del 07 Marzo 2023
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