L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dall’art. 16 e 29 codice deontologico, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale adempimento tardivo, non preso in considerazione dal codice deontologico, quand’anche effettuato in virtù di strumenti legislativi tipici eventualmente applicati, quali il c.d. “ravvedimento operoso”, che può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Feliziani, rel. Arnau), sentenza n. 219 del 27 maggio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 27 Maggio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 20 Settembre 2021 (sospensione)
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