L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 18 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 18 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 68 del 18 Gennaio 2022 (sospensione)
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