In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale previsione precettiva, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 152 del 16 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 16 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 05 Luglio 2020 (sospensione)