L’eventuale liceità civilistica dell’accordo sul compenso professionale non impedisce la sindacabilità in sede disciplinare dell’accordo stesso, sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità in relazione all’attività svolta, tali criteri costituendo vincolo comportamentale essenziale per l’avvocato in base ai fondamentali doveri di probità e correttezza, a difesa del cliente e della dignità e decoro della professione.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 6002 del 4 marzo 2021.
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– codice: art. 18
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Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 20 Marzo 2014 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 05 Luglio 2010 (sospensione)