L’estinzione del processo impugnatorio dinanzi al CNF rende definitiva la sanzione disciplinare ivi impugnata

La mancata riassunzione del procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare impugnata, la quale, anzi, essendo una mera determinazione amministrativa, si consolida e diviene definitiva.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 15 del 13 Maggio 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22986 del 21 Agosto 2024 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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