La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 88 del 22 marzo 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 22 Marzo 2024 (estinzione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 07 Ottobre 2022
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