La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata (nella specie, cancellazione amministrativa dall’Albo – Sezione Speciale avvocati stabiliti per incompatibilità ex art. 18 L 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 22 Gennaio 2024 (estinzione) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 2020 (cancellazione amm.va)
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