L’esposto sottoscritto dal solo difensore non richiede la procura speciale prevista dal codice di rito penale o civile

L’esposto disciplinare non è equiparabile alla denuncia/querela prevista dal codice di rito penale e non soggiace pertanto alle forme tipiche previste da detto codice né peraltro a quelle previste per il rito civile (trattandosi di procedimento avente natura amministrativa e non giurisdizionale) sicché, qualora l’esposto sia presentato a mezzo difensore, non è necessario che la relativa procura rivesta la forma prevista dall’art. 83 cpc, ovverosia l’autentica della firma, essendo sufficiente l’attribuzione all’avvocato del potere di sottoscrivere, anche esso solo, l’esposto a nome della parte assistita.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 145

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 22 Novembre 2018 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 18 Gennaio 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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