La presentazione di un esposto nei confronti del soggetto giudicante non può configurare un obbligo di astensione per “grave inimicizia” e, in ogni caso, l’omessa astensione di un consigliere, in assenza di rituale istanza di ricusazione, non comporta la nullità della decisione e non può pertanto essere dedotto come motivo di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 12 luglio 2016, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 12 Novembre 2012 (censura)
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