L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del Consiglio territoriale compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile), al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 27 dicembre 2018, n. 215

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 27 Dicembre 2018 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 30 Aprile 2014 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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