La legittimazione ad impugnare le decisioni disciplinari del Consiglio territoriale non compete all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di “archiviazione per manifesta infondatezza” del suo esposto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Tinelli), sentenza n. 34 del 6 maggio 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 06 Maggio 2019 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Maggio 2018 (archiviazione)
0 Comment