L’errore materiale non è causa di nullità della delibera del Consiglio territoriale

La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva (Nel caso di specie, l’errore riguardava la data di commissione dell’illecito disciplinare contestato).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 72 del 22 marzo 2025, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306.

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– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)