In presenza di contestazione disciplinare adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, l’erronea od omessa indicazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate non costituisce motivo di nullità della decisione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’erroneità dell’addebito, asserendo che l’articolo 23 cdf contestatogli riguarda i rapporti tra difensori nel processo penale, mentre l’addebito contestatogli doveva a suo dire inquadrarsi nella previsione di cui all’art. 33 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 10 aprile 2013, n. 55
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. De Giorgi), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 214 nonché Cons. Naz. Forense 08-06-2000, n. 116 Pres. f.f. Panuccio – Rel. Mirigliani.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 10 Aprile 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2010 (censura)
0 Comment