L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente l’elemento della suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alle possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, di dominarlo. L’evitabilità della condotta tenuta delinea, pertanto, la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto (Nel caso di specie, l’avvocato aveva indicato al collega avversario, risultato soccombente in una causa, il proprio IBAN anziché quello del cliente, cui aveva poi omesso di girare le somme di spettanza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che dagli atti stessi, così come posti in essere dall’incolpato, risultasse integrato anche l’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 106

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 17 Luglio 2013 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 16 Marzo 2010 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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