L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 19 marzo 2018, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 19 Marzo 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 05 Febbraio 2014 (censura)
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