L’art. 28 C.D. fissa il divieto inderogabile ed assoluto di riprodurre o riferire in giudizio non solo le lettere espressamente qualificate come riservate, ma anche la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 20 Luglio 2012 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 16 Ottobre 2006 (censura)
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