Le informazioni sull’esercizio professionale

Il codice deontologico, anche a seguito della entrata in vigore delle norme che prevedono la possibilità di dare informazioni sull’attività professionale, non consente una pubblicità indiscriminata ed elogiativa, intrinsecamente comparativa in quanto diretta a porre in evidenza caratteri di primazia in seno alla categoria, perché incompatibile con la dignità e il decoro della professione e, soprattutto, a tutela dell’affidamento della collettività (Nel caso di specie, in una pubblicazione a pagamento allegata ad un quotidiano nazionale, la “law firm” veniva rappresentata come una tra “i migliori studi professionali italiani”, con gli avvocati più prestigiosi della città, per qualità professionali, personali e sociali, nonché per notorietà e importanza della clientela individuata in un’importante banca nazionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 7 maggio 2013, n. 74
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pasqualin), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 07 Maggio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Settembre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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