L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Novembre 2013 (avvertimento)
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