Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 10 Marzo 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 44 del 07 Dicembre 2023 (avvertimento)
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