Ai sensi dell’art. 27 cdf, l’informazione deve essere chiara, completa, tempestiva e veritiera, giacché il rapporto che lega l’avvocato al suo cliente non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia” (art. 11 cdf), a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 211 del 23 luglio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 23 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 8 del 19 Gennaio 2024 (sospensione)
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