L’azione disciplinare è obbligatoria ed è attivabile anche d’ufficio (quindi anche in assenza di esposto)

Ai sensi degli artt. 29, 50 e 51 L. n. 247/2012 nonché dell’art. 11 Reg. CNF n. 2/2014, il COA ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni, sicché l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 10 Marzo 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 44 del 07 Dicembre 2023 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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