E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di sospensione “amministrativa” a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi ex art. 17 L. 20/09/1980 n. 576).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Dicembre 2014 (sospensione)
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