L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie trattavasi di sospensione “amministrativa” a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi ex art. 17 L. 20/09/1980 n. 576).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 210

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 10 Dicembre 2014 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment