L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdfArt. 62 cdf – MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dallanormativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, neilimiti in cui queste ulti…Leggi il testo completo →, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022

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– codice: art. 21

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parere

Il COA di Firenze chiede di sapere se: 1. Il Praticante iscritto nel relativo Registro, una volta completati i 6 mesi di pratica, e volendo, successivamente, sostituire i restanti 12 mesi con il diploma delle SSPL o con il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari possa cancellarsi da Registro oppure se debba rimanere iscritto sino al rilascio del certificato di compiuta pratica; 2. se si deve procedere alla cancellazione d’ufficio del Praticante dal relativo Registro, una volta rilasciato il certificato di compiuta pratica ed il Praticante non sia abilitato al patrocinio sostitutivo (art. 17, comma 10 lett. b); 3. se gli effetti della cancellazione di cui all’art. 17, comma 11 lett. B comportano anche la cancellazione automatica dal Registro dei Praticanti, oltre che dall’Elenco degli abilitati a questo allegato, senza osservare la procedura prevista dai commi 12, 13 e 14.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 61 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 18 Marzo 2014 (accoglie) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 24 Gennaio 2012 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 25012 del 25 Novembre 2014 (respinge)