Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 6 del 31 Marzo 2018 (sospensione)
0 Comment