L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere una liberatoria sul proprio operato

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione, ovvero questa sia subordinata ad una liberatoria ovvero ad una rinuncia del Cliente ad ogni contestazione sull’attività professionale svolta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 Aprile 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 20 Luglio 2017 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment