L’avvocato esercita la professione forense in libertà, autonomia e indipendenza (art. 2 L. n. 247/2012, art. 9 cdf), sicché risponde deontologicamente del contenuto dei propri atti, quand’anche suggeritogli o richiestogli da terzi (nella specie, il cliente, per reagire ad una provocazione di controparte), giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti deontologici a pretesa tutela del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 147 del 26 settembre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 17 Giugno 2019 (censura)
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